FORMAZIONE

SB Sicurezza

Offre corsi di formazione per aumentare la consapevolezza.

L’obiettivo principale dei nostri corsi è quello di sensibilizzare e rendere consapevoli  le imprese e i lavoratori sul tema della sicurezza per migliorare il luogo di lavoro  e renderlo un  posto sicuro dove vivere e lavorare.

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Datore di lavoro

L'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce "Datore di Lavoro" il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa e nei casi previsti nell’all. II del D.Lgs. 81/08 potrà assumere in proprio le funzioni di RSPP.

DESCRIZIONE CORSO

Il corso è articolato in quattro moduli (normativo, gestionale, tecnico e relazionale) ed è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Ha l’obiettivo di fornire le competenze fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per svolgere i compiti previsti dalla normativa.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre i 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

La durata (16; 32 e 48 ore) e i contenuti dei percorsi formativi sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e correlati alla classe di rischio aziendale (basso, medio, alto) 

Il modulo normativo e il modulo gestionale Possono essere svolti anche in modalità e-learning  mentre per i moduli “tecnico” e “relazionale” è prevista solo l’erogazione in aula o in videoconferenza.

AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamento RSPP Datore di Lavoro con durata minima di (6; 10 e 14 ore) e correlati alla classe di rischio aziendale (basso, medio, alto) sono previsti ogni 5 anni e possono essere svolti anche in modalità e-learning.

Addetto primo soccorso

L’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) prevede che il datore di lavoro (o il dirigente) abbia l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Le Aziende ovvero le unità produttive, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, sono classificate in tre gruppi A-B-C.

DESCRIZIONE CORSO

Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale  riguardano l'attuazione dei primi interventi di soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche dell'ambiente di lavoro, allo scopo di fornire le conoscenze necessarie per attuare le azioni previste in situazioni di emergenza a fronte di un successivo intervento medico. 

Il Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso con durata minima di 12 ore per Aziende del Gruppo B-C e di 16 ore per le aziende del gruppo A è disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 3 del D.M. 388/03.

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento con durata minima di 4 ore per Aziende del Gruppo B-C e di 6 per le aziende del gruppo A è previsto ogni 3 anni.

Datore di lavoro

L'Art. 2 comma 1 lettera f) e lettera g) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definiscono rispettivamente:

 " Responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

"addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del “servizio di prevenzione e protezione rischi”;

DESCRIZIONE CORSO

Il corso RSPP/ASPP è articolato in tre moduli (A; B e C) e ha l’obiettivo di fornire le competenze fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per tale ruolo. 

La durata (28; 48 e 24 ore) e i contenuti dei tre moduli  sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Il corso "modulo A"  (28 ore) tratta la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, individua le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 

Tratta, inoltre, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Il Corso "modulo B" (48 ore) fornisce le conoscenze sulla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche per ogni comparto. 

Il modulo B è comune per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro settori (agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanita residenziale e chimicpetrolchimico) per i quali il percorso deve essere integrato dalla frequenza di ulteriori moduli di specializzazione.

Il Corso modulo C (24 ore) è finalizzato a sviluppare le capacità gestionali e relazionali per progettare processi formativi, pianificare e gestire misure tecniche, diffondere la cultura della sicurezza. 

Per poter frequentare il Corso di Formazione RSPP Modulo C è necessario avere conseguito il titolo di formazione relativo ai moduli A e B oppure avere l'esonero dai predetti moduli possedendo uno dei titoli di laurea riportati nell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 07 luglio 2016.  

Il corso "modulo A" per RSPP e ASPP può essere erogato anche in modalità e-learning  mentre per i moduli “B” e “C” è previsto solo l’erogazione in aula o in videoconferenza.

AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni anche se è preferibile che monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Le ore minime previste da svolgere nell’arco di ogni quinquennio sono 20 per il ruolo di ASPP e 40 per il ruolo di RSPP.

Lavoratori

L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce “Lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.

DESCRIZIONE CORSO

Il lavoratore deve ricevere una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 

La durata e il contenuto del percorso formativo è stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ed è suddiviso in due parti:

Il Corso di Formazione Generale uguale per tutte le categorie di lavoratori con una durata minima di 4 ore, dedicato principalmente alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e può essere erogato anche in modalità e-learning.

Il corso di Formazione Specifica il cui numero (4; 8 e 12) di ore dipende dalla classe di rischio dell’attività svolta (basso, medio e alto) identificata attraverso il CODICE ATECO e/o la propria mansione. Può essere erogato  solo se in possesso del corso di formazione generale. La formazione deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro e in occasione di cambio di mansioni o introduzione di nuove attrezzature o  nuove tecnologie.

Il corso in modalità e-learning e previsto solo per le aziende e/o mansioni a basso rischio.

AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento dei corsi per i lavoratori ha una cadenza quinquennale, prevede un unico corso di 6 ore e può essere erogato anche in modalità e-learning  per tutte le classi di rischio.

Datore di lavoro

L'Art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Il corso per dirigenti ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti la formazione necessaria per ricoprire tale ruolo; 

DESCRIZIONE CORSO

Il corso per dirigenti sostituisce quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze in ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione della sicurezza in azienda. Vengono inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

La durata minima della formazione è di 16 ore  può essere erogata anche in modalità e-learning  ed i contenuti dei percorsi formativi sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento dirigenti con durata minima di 6 ore è previsto ogni 5 anni in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e può essere erogato anche in modalità e-learning.

Attrezzature

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

Per informazioni sulla tipologia, modalità, durata e requisiti di validità dei corsi specifici per attrezzature scrivi a info@sbsicurezza.it o chiama il numero 3342577613.

RLS

L'Art. 2 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il i) "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

DESCRIZIONE CORSO

Il corso ha l'obiettivo di fornire una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi. 

La durata di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e i contenuti del percorso formativo sono disciplinati dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09).

la formazione può essere erogata anche in modalità e-learning solo se previsto dal proprio CCNL

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento dell’RLS con durata minima di 4/8 ore (correlato al numero dei dipendenti in azienda) deve essere effettuato ogni anno e può essere erogato anche in modalità e-learning..

Privacy

L'art. 29 del Regolamento Europeo Privacy 2016/6679 (GDPR) definisce la formazione come una misura di sicurezza obbligatoria  e stabilisce che “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento

Il piano di formazione privacy prevede programmi specifici e diversificati in funzione della mansione svolta. 

Troviamo: 

  • Il corso per responsabile del Trattamento dei dati di 20 ore che consente di approfondire i compiti e le responsabilità del Titolare del Trattamento, del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della protezione dati

  • Il corso per addetto al trattamento della durata minima di 4 ore a seconda del livello di approfondimento dell’argomento e fornisce le principali nozioni sul tema della protezione dei dati.

Preposto

L'Art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La figura del preposto è la più vicina ai lavoratori, conosce tutte le criticità nell’attività lavorativa e vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana. 

DESCRIZIONE CORSO

Il corso preposti ha l’obiettivo di formare il personale che ricopre tale ruolo in riferimento alla tipologia di rischio ed i contenuti dei percorsi formativi sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

La formazione del preposto, aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori, ha una durata minima della formazione di 8 ore. 

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento preposti con durata minima di 6 ore è previsto ogni 2 anni. (Modifica attuata dalla Legge 215/2021) e può essere erogato anche in modalità e-learning.

HACCP base

Con il temine HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) s’intende un insieme di procedure di supervisione che, se attuate, garantiscono la sicurezza igienica degli alimenti

L’art. 5 del regolamento europeo 852/2004 prevede che “gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP”.

Una delle procedure fondamentali è quella relativa alla formazione HACCP del personale prevista nel capitolo XII  che non definisce le modalità (ora e frequenza di aggiornamento) della formazione, ma prevede che:

  1. gli addetti alla manipolazione siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

  2. I Responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP;

  3. Che in materia di programmi di formazione siano rispettati, per coloro che operano nel settore alimentare, i requisiti della legislazione nazionale.

In funzione della mansione svolta troviamo: 

  • Il corso per responsabile dell’industria alimentare è diretto a chi è responsabile dei processi e riceve una formazione approfondita sulle procedure, sulla normativa in vigore e sulla gestione delle risorse.

  • Il corso per addetto che manipola alimenti rivolto a tutti i lavoratori che entrano in contatto diretto che gli alimenti, per la loro preparazione, produzione o somministrazione

  • Il corso per addetto che non manipola gli alimenti riguarda invece chi pur lavorando nel settore alimentare non concorre direttamente alla preparazione degli alimenti e tratta le norme basilari per l’igiene e la sicurezza alimentare.

  • corsi di aggiornamento HACCP la cui periodicità varia da Regione a Regione, in funzione di quanto stabilito dalle leggi regionali in materia.

Nella Regione Lazio  la durata dei corsi per gli addetti e i corsi di aggiornamento non possono essere inferiori alle 6 ore totali mentre per i Responsabili le ore di corso non devono essere inferiori alle 20 ore.

Addetto antincendio

L’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) prevede che il datore di lavoro (o il dirigente) abbia l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Il nuovo D.M. 02 settembre 2021 norma i nuovi corsi antincendio ed i relativi aggiornamenti, suddividendo le attività lavorative in 3 livelli.

DESCRIZIONE CORSO

Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio  è destinato a coloro che, lavorando all’interno di queste tipologie di aziende (attività di livello 1; livello 2 e livello 3) sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di gestione delle emergenze, di evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed immediato.

Il corso di formazione per addetto antincendio prevede un percorso formativo di 4 ore per le attività di livello 1, di 8 ore per le attività di livello 2 e di 16 ore le  attività di livello 3 ed è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021.

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento con durata minima di 2-5-8 ore (correlato al tipo di livello dell’attività svolta dall’azienda) è previsto ogni 5 anni.

RIA
  • PES PAV  e PEI

Il Corso PES-PAV-PEI è disciplinato dalla norma CEI 11-27 (V Edizione 2021) e dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 ed è rivolto al personale che lavora su impianti elettrici. 

L’art.82 stabilisce che nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di idoneità e adeguata formazione professionale mentre la norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica al fine di operare sugli impianti elettrici.  

Tale qualifica può essere di Persona Avvertita (PAV), Persona Esperta (PES) o persona Idonea ai lavori sotto tensione (PEI). 

La durata minima di formazione  è di 8 ore e può essere svolto a distanza, come previsto dalla V Edizione (2021) della norma CEI 11-27. 

I corsi di aggiornamento con durata minima di 4 ore sono previsti ogni 5 anni e possono essere svolti anche in modalità e-learning.

  • Lavori in quota 

Il corso è rivolto ai lavoratori esposti a rischio caduta dall’alto Il corso permette di formare e informare i lavoratori all’utilizzo  dei DPI di terza categoria (8 h). Aggiornamento (4h). 

  • Montaggio/smontaggio Ponteggi 

Il corso intende fornire un’adeguata conoscenza delle tecniche operative necessarie per il corretto montaggio e smontaggio dei ponteggi (28h). Aggiornamento (4h).

  • Spazi confinati  

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere le tecniche e le attrezzature necessarie per poter lavorare in sicurezza in ambienti confinati e sospetti di inquinamento (8 h). Aggiornamento (4h). 

  • Addetti Segnaletica Stradale 

Il corso che ha l’obiettivo di fornire le specifiche conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di posa, manutenzione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico (operatore 8 h preposto 12 h). Aggiornamento (4h).

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Contatti

SB SICUREZZA di Simone Bournens
Partita IVA: 17524231002
Email: info@sbsicurezza.it
Tel: +393342577613
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Orari

Lunedì - Venerdì:
09.00-13.00/15.00-18.00